In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di
pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge,
all’emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento,
anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione
della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione
forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910,
seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in
quanto compatibili.